Il convegno Blockchain, Smart Contract e Notariato il 23 Settembre 2019 ha visto coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, Unidroit e la IBM. Il mondo notarile, da sempre attento all’evoluzione digitale,  si è dimostrato sensibile al tema, con “la dovuta prudenza”. Come afferma il Notaio Giovanni Liotta, l’evoluzione digitale deve essere necessariamente essere il tratto distintivo di una professione che ha come funzione quella della tutela del Diritto.

Liotta evidenzia che “Blockchain e Smart Contract sono strumenti differenti: la legge n. 12/2019 fornisce alcune definizioni dalle quali partire nell’utilizzo della Blockchain, l’aspetto critico è quello di verificare dove si trovano i dati trattati e chi li controlla; questa tecnologia potrebbe essere utilizzata come applicazione sotto il controllo di un gatekeeper che ben potrebbe essere il notaio”.

L’obiettivo è quello di sviluppare altre applicazioni, oltre a quelle già esistenti, che possano rendere l’atto notarile sempre più vicino a uno Smart Contract.

I Notai propensi verso un’evoluzione digitale inarrestabile devono comprendere come questi strumenti possano essere utilizzati  a favore della collettività senza che le transazioni perdano legittimità.

L’opinone di Alessandra Mascellaro rimacarca come tecnologia e diritto dovranno andare a braccetto in futuro e il Notariato deve da subito programmare il cambiamento partendo dall’interno (per es. inserendo il diritto dell’informatica tra le materie di concorso)”. Ribadendo l’importanza di affiancare le  altre istituzioni per poter essere in qualche modo padrone del cambiamento in atto. Punta l’attenzione sul fatto che  “Le conseguenze di una fiducia malriposta nella pura tecnologia informatica possono invece rivelarsi disastrose e senza ritorno”Occorrerà creare un giusto merge fra quelle che sono le linee di apertura e di decentrallizzazione tipica delle Blockchain e quelle che invece sono le garanzie del nostro sistema giuridico centralizzato, basato sulla tutela e la garanzia del diritto.

Allo stesso modo resta da capire, come ben spiega la Mascellaro: ”se lo Smart Contract sia solo un software per l’esecuzione del contratto o non sia piuttosto esso stesso il contratto. Il Notariato (che ha già elaborato due studi sul tema) ha optato per la seconda risposta. Si tratta di un contratto le cui maggiori problematiche sorgono nella fase patologica del rapporto (inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta, individuazione del foro competente, ecc.): nella fase, cioè, in cui maggiori sono i benefici derivanti dall’intervento preventivo del notaio, il quale, con l’esercizio della sua funzione di adeguamento, conserva un ruolo importantissimo, non replicabile da nessun software.”

L’Avvocato Bellezza specifica che l’obiettivo attuale è quello di capire come integrare l’utilizzo della tecnologia in modo tale da poterla utilizzare al posto di carta bollata e timbri. L’Avvocato fa presente che è stata prodotta una novità normativa in tema di Blockchain e che è stato concluso un accordo con l’OCSE per la valutazione delle policies che il governo ha messo in campo su quest’ultima. Questa iniziativa è innovativa per l’Italia e mira a verificare, con la collaborazione tra il MISE e l’OCSE, quale sarà l’impatto della nuova normativa e a valutare quali ne saranno gli effetti. Tenendo presente che il Notariato non deve temere la Blockchain, ma usarla per migliorare il proprio servizio.

Durante il dibattito, alla domanda se vi siano dei rischi o meno per il Notariato, il Notaio Licini risponde che sembrano esclusi, tenendo conto di quanto riferito dall’avv. Bellezza, il quale ha confermato che l’approccio non è distruttivo, ma finalizzato a sottolineare l’importanza di Blockchain come tecnologia praticabile per il futuro. Il prof. Pollicino, però, mette in guardia rispetto ad alcune problematiche evidenti: “il principio dell’anonimato, che sta dietro anche all’idea di Blockchain, è per es. la ragione principale della vastissima circolazione di fake news in Internet; allo stesso modo, anche in Blockchain potrebbero circolare valori falsi.”

È per questo che il ruolo di guida non può mancare, del resto Pollicino fa notare che basta ragionare sulle origini delle parole per trovare una rotta, pensiamo alla parola cyber, la cui radice greca significa timone. Alla base della cibernetica vi è la possibilità di guidare un progetto: se non vi è la guida del progetto, l’idea stessa di cibernetica perde di significato. Solo quando il timone è saldo la Blockchain funziona: occorre quindi investire in progetti virtuosi per trovare l’equilibrio tra innovazione tecnologica e controllo del timone.” Ribadisce inoltre che la “tecnologia resta un mezzo e non un fine. La bussola resta la Costituzione con la difesa dei diritti fondamentali dell’uomo a cui si è arrivati in un percursus storico che non può essere dimenticato e che costituisce la base per qualsiasi innovazione.”

Pollicino conclude la sua relazione ponendo l’attenzione sul tema della giustiziabilità della Blockchain.Giustiziabilità interna: chi è legittimato a far emergere un problema, una falla in un sistema che non è trasparente? Giustiziabilità esterna: chi è il giudice competente a decidere sulla anomalia e quale legge dovrà applicare? E, soprattutto, chi si occupa dell’enforcement del giudicato, che magari dev’essere eseguito in un ordinamento diverso? Da questo punto di vista, il principio della certezza del diritto appare ancora assai lontano da una piena realizzazione”.

L’avv. Di Nicola ha posto l’attenzione sull’importanza del Unidroit, un’organizzazione internazionale, che persegue l’armonizzazione del diritto internazionale privato e, soprattutto, del diritto commerciale. L’Istituto cerca pertanto di contribuire alla individuazione e alla creazione di regole uniformi, applicando una visione globale, favorita anche dalla presenza al suo interno dei rappresentati di 63 differenti Stati, dai cinque continenti. L’istituto ha funzione legislativa e contribuisce pertanto all’ individuazione ed alla predisposizione di norme d’applicazione globale.

Sicuramente il processo di studio e ricerca porterà ad avere un quadro giuridico chiaro in merito alle nuove tecnologie che comunque devono essere inserite in un quadro regolamentare di certezza del diritto.

Nel corso del dibattito, l’avv. Di Nicola ha ribadito “che in merito alla possibilità di costituire società a responsabilità limitata on line senza l’intervento notarile (tramite l’utilizzo di strumenti e processi digitali, come previsto dalla recente direttiva 1151/2019), non potrà mai esserci una model law, perché le differenze fra le normative dei singoli Stati sono tali da non permettere una armonizzazione totale; potranno tuttavia esserci guide applicative volte a garantire la correttezza del processo”.

Francesco Melcarne, Executive IT Architect di IBM Italia, ha invece dato il suo contributo dal punto di vista tecnico illustrando i diversi tipi di  di Blockchain e indicando quali sono i punti da tener presente per chi volesse avvalersene. La Blockchain consente di essere utilizzata per lo scambio di beni e di altri asset; consente di conoscere tutti gli attori della infrastruttura e di non demandare ad altri il compito di stabilire cosa vada scritto nella procedura, come le regole della rete. Anche  Melcarne riconosce che, “nella creazione della Blockchain, accanto ai tecnici occorre la figura di un giurista; tuttavia, non è facile che tale esigenza venga accettata dai tecnici, perché non sono abituati a condividere il controllo”.

L’evoluzione digitale non potrà di certo essere arrestata,  il contenzioso fondamentale resta quello fra la libertà e la garanzia del diritto, due valori che vanno sicuramente entrambi tutelati. Il Notaio sarà sicuramente un punto di riferimento affinchè le nuove tecnologie possano essere a servizio dei cittadini e non viceversa.

(fonti: federnotizie)