L’eredita è quasi sempre una questione delicata, fonte di contrasto in modo particolare quando gli eredi accettando l’eredità e fino alla divisione si trovano in una situazione di comunione dei beni.

La divisione dei beni può essere richiesta da ogni coerede in qualsiasi momento. I beni verranno così frazionati in base alle quote di ciascuno e si diverrà proprietari esclusivi dei beni assegnati.

Ci sono tuttavia dei casi di impedimento o di sospensione della divisione:

  • Quando, in caso di testamento, il testatore abbia deciso che non si possa disporre dell’eredità prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
  • Nel caso in cui il testatore abbia disposto un vincolo su tutta l’eredità o su alcuni beni (non oltre 5 anni dalla morte, salvo diverse disposizioni del tribunale).
  • In presenza di nascituri si sospende la divisione dell’eredità sino alla nascita, il giudice comunque può disporre la divisione delle quote tutelando e cautelando opportunamente il nascituro.

Relativamente alle modalità di divisione dell’eredità viene data la preferenza all’assegnazione dei beni in natura, sia che si tratti di beni mobili sia che si tratti di beni immobili, con versamento dell’eventuale conguaglio in denaro all’erede che abbia ricevuto un bene di valore inferiore alla propria quota ereditaria.

Vi sono anche casi di indivisibilità dei beni, in questo caso essi devono essere attribuiti ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o in porzioni a più coeredi. In questo caso perdurerà uno stato di comunione ordinaria rispetto al bene in questione. La comunione di un bene indivisibile può essere attuata anche in presenza di opposizione da parte di altri coeredi.

La domanda di assegnazione congiunta di un bene può essere avanzata in qualunque fase processuale, con l’unica clausola che chi si è opposto alla divisione non può chiedere l’assegnazione congiunta.

Se non si dovesse trovare un accordo si dispone la vendita del bene all’incanto.

(notaio.it).