Novità importanti per le Sis (Società di investimento semplice), grazie alla conversione attuata con legge 58/2019  dell’articolo 27 del Dl34/19.

L’operatività delle Sis è stata infatti ampliata garantendo anche ai clienti retail, oltre che agli operatori professionali, di poter partecipare al capitale.

La Sis nasce per poter supportare le Pmi non quotate (che abbiano meno di 250 dipendenti, uno stato patrimoniale non superiore ai 43 milioni di euro e un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro), in modo da poter facilitare la raccolta dei capitali occorrenti in maniera snella e semplice.

La Sis può usufruire dei fondi di investimento alternativi (gefia) come fa presente il notaio Busani: “La Sis infatti rientra fra i gestori di fondi di investimento alternativi (Gefia), disciplinati, tra l’altro, dalla direttiva 2011/61/Ue (nota come «direttiva Aifm» . La direttiva medesima prevede un regime agevolato per i Gefia nel caso in cui i Fia cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro o di 500 milioni di euro per i Gefia che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di 5 anni (si tratta dei cosiddetti «Gefia sotto-soglia»”.

Le disposizioni dettate dal decreto crescita vanno ulteriormente ad agevolare le Sis. Sono in effetti attuenuati i poteri regolamentari di Banca d’Italia e di Consob e sono previsti requisiti meno stringenti per i titolari di quote di partecipazione al capitale delle Sis.

La Sis deve essere costituita in forma di Sicaf (società di investimento per azioni a capitale fisso). La costituzione della Sicaf è autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, solo se lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso.

(fonti: Angelo Busani; Sole 24 Ore)