Diventa sempre più attuale la riflessione sulla funzione di garanzia del Notaio, questo vale anche in materia di circolazione degli immobili e contrasto all’abusivismo edilizio.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito la natura meramente testuale della nullità degli atti notarili per violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia (art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – T.U. in materia edilizia – e art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47).

La Tutela degli acquirenti è stata  ulteriormente  garantita dall’approvazione del D.leg n.14 del 12 Gennaio 2019. La nuova normativa prevede che il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, debba essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Restano esclusi dal novero degli acquirenti tutte le società e gli enti collettivi, siano essi personalità giuridiche o meno.