La mediazione obbligatoria, nata per alleggerire il carico giudiziale  è un’attività che ha nella sua natura la volontà di permettere un accordo delle parti in presenza di un terzo imparziale (il mediatore) in modo che possano essere tutelati i bisogni di ciascuna parte.Il mediatore è nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.  Alla mediazione partecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. Il procedimento, secondo quanto prevede la legge ha una durata massima di tre mesi.