Da ormai due anni con la Legge di Stabilità sono state introdotte le Società Benefit e se ne contano circa duecentocinquanta in Italia, tra cui alcune società a partecipazione pubblica e le società certificate come B-Corps. Queste ultime sono oltre 2.500 nel mondo, dato positivo che fa ben sperare in un’evoluzione del capitalismo.

Le Società Benefit sono quelle società in cui si perseguono  “una o più finalità di beneficio comune” e in cui ci si impegna ad operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti della comunità e dell’ambiente, pur restando società lucrative. Questo elemento le differenzia dalle imprese sociali e dal settore non profit in generale. Dalla qualifica di società benefit non derivano vantaggi fiscali, agevolazioni finanziarie o deroghe alla disciplina societaria. La qualifica di società benefit può essere rivestita da qualsiasi società di persone o capitali. Una società può costituirsi già come società benefit o acquistare la qualifica mediante una modifica dell’oggetto sociale, secondo le disposizioni applicabili al tipo di società coinvolta. L’acquisto della qualifica si ottiene mediante l’introduzione nell’oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune – “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” – che la società intende perseguire.

A tutela del perseguimento delle finalità di beneficio comune, il legislatore, oltre a prevedere la responsabilità per inadempimento degli amministratori che non rispettino le finalità benefit, ha previsto l’assoggettamento delle società alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e al Codice del Consumo (rispettivamente D.Lgs. 145/2007 e D.Lgs. 206/2005), incaricando l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di esercitare i relativi controlli.

Al fine di tutelare il perseguimento del vantaggio sociale comunitario accanto a quello di lucro nello lo statuto oltre a essere previsto l’obbligo generico di “operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente”devono essere indicate nell’oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire.

Con riferimento agli obblighi pubblicitari e di trasparenza, sebbene non obbligatorio, si ritiene opportuno inserire un articolo dedicato alla disciplina in materia di società benefit, che indichi l’organo incaricato della nomina del responsabile dell’impatto, l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, lo standard di valutazione dell’impatto generato prescelto.

Con riferimento agli adempimenti pubblicitari, la modifica societaria sarà depositata ed iscritta nel Registro delle Imprese conformemente al tipo societario rivestito dalla società divenuta benefit. Nella descrizione del codice si consiglia di riportare le indicazioni riportate nell’articolo intitolato “Disposizioni in materia di Società Benefit”. Con riferimento alla relazione concernente il perseguimento delle finalità di beneficio comune, questa dovrà allegarsi al bilancio con l’apposito.

Comparare gli statuti può essere utile per il professionista anche se si deve sempre verificare la compatibilità tra l’attività economica perseguita e le finalità di beneficio comune prescelte.

(Fonte: FederNotizie)