La criptovaluta si diffonde in maniera crescente e non viene  più utilizzate solo come una forma di investimento alternativo ma come un effettivo strumento di pagamento corrente.  Molteplici i quesiti aperti in relazione alla criptovaluta uno di questi riguarda la possibilità di utilizzarle quale bene conferibile in società – e specificamente in società di capitali – al fine di liberare le partecipazioni sottoscritte dal socio, tanto in sede di costituzione quanto in sede di aumento del capitale.

La giurisprudenza pare non avere dubbi in merito. Il tribunale di Brescia con  decreto 7556/2018 respinge infatti l’istanza di omologazione con la quale la società che aveva di fatto effettuato l’operazione di aumento di capitale con criptovaluta si era trovata di fronte al rifiuto di iscrizione opposto dal Notaio.

Il veto sull’aumento di capitale con conferimento di criptovalute sembra essere dunque un dato di fatto imprescindibile.

Come ben spiega Pietro Fazzini: “La risposta all’interrogativo principale dipende, in sostanza, dalla riconducibilità o meno delle criptovalute – che nella prassi vengono prevalentemente impiegate come strumenti di pagamento – al concetto (invero assai più ristretto) di “moneta avente corso legale”. In materia di società di capitali, infatti, la disciplina dei conferimenti a capitale è rigidamente disciplinata, al fine di garantire che i beni acquisiti nel patrimonio della società siano suscettibili di valutazione economica e possano essere oggetto di esatta valutazione quanto al loro valore; il tutto con l’obiettivo di garantire la corretta formazione del capitale stesso ed evitare l’emergere di capitale c.d. “fittizio”.

Il codice civile prescrive in basse all’articolo 2464 che un bene per essere oggetto di conferimento deve essere suscettibile di valutazione economica, il tribunale ha evidenziato come non si potesse fare affidamento sul valore di mercato della criptovaluta, e non solo mancava qualsiasi riferimento alla modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento.

Il Notaio Busani evidenzia “come  questo è un dato assolutamente rilevante “alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero di fatto rendere impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore”.

Al momento dunque la legge italiana non attribuisce alle stesse natura di moneta, salvo che a limitati fini fiscali né tantomeno valore legale lasciando quindi aperto il loro inquadramento nelle categorie residuali e pertanto si esclude che esse possano essere usate per l’aumento di capitale di Srl.

L’evoluzione di questo percorso certamente andrà di pari passo con i cambiamenti della società, con l’evoluzione stessa del concetto di pagamento e delle modalità in cui esso avverrà, per il momento i tempi sembrano essere ancora prematuri.

(busani sole 24 ore; pietro fazzini)

“Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani” mostra organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, vedrà una sua tappa importante a Firenze dal 24 ottobre al 9 novembre 2019, in concomitanza con il 54° Congresso Nazionale del Notariato (7/8 Novembre 2019, Firenze). L’ingresso è libero e la mostra è visitabile dalle ore 10 alle ore 17 tutti i giorni.

Il  LIV Congresso Nazionale del Notariato è ormai vicino. Dal 7 al 9 NOVEMBRE 2019 nella cornice di una delle più belle città di Italia, FIRENZE, il mondo notarile si riunirà per riflettere, progettare, porre le basi per l’evoluzione della professione nel 2020.
Le sessioni di lavori congressuali avranno come fil rouge la tematica della Legalità.

Il convegno Blockchain, Smart Contract e Notariato il 23 Settembre 2019 ha visto coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, Unidroit e la IBM. Il mondo notarile  sempre attento all’evoluzione digitale,  si è dimostrato sensibile al tema,  con “la dovuta prudenza”, come afferma il Notaio Giovanni Liotta, che deve necessariamente essere il tratto distintivo di una professione che ha come funzione quella della tutela del Diritto.

I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Novità importanti per le Sis (Società di investimento semplice) grazie alla conversione attuata con legge 58/2019  dell’articolo 27 del Dl34/19. L’operatività delle Sis è stata infatti ampliata garantendo anche ai clienti retail oltre che agli operatori professionali di poter partecipare al capitale.

L’eredita è quasi sempre una questione delicata, fonte di contrasto in modo particolare quando gli eredi accettando l’eredità e fino alla divisione si trovano in una situazione di comunione dei beni.

La divisione dei beni può essere richiesta da ogni coerede in qualsiasi momento. I beni verranno così frazionati in base alle quote di ciascuno e si diverrà proprietari esclusivi dei beni assegnati.

L’ Agenzia delle Entrate in una risposta alla richiesta di un cittadino italiano iscritto all’Aire (risposta n. 308 del 24 luglio 2019) stabilisce che l’aliquota Iva del  4% è applicabile anche al contratto di appalto stipulato dal nudo proprietario dell’area su cui intende costruire una abitazione

Il “piano straordinario per la cessione degli immobili pubblici” ha visto il suo inizio il  16 Luglio 2019. I primi tre bandi riguardano immobili di pregio messi all’incanto dal Demanio. Il loro valore complessivo è di circa 1,2 miliardi. Le vendite avverranno tramite aste che si avvarranno della piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato.