La mediazione obbligatoria, nata per alleggerire il carico giudiziale è un’attività che ha nella sua natura la volontà di permettere un accordo delle parti in presenza di un terzo imparziale (il mediatore) in modo che possano essere tutelati i bisogni di ciascuna parte. Il mediatore è nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.  Alla mediazione partecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. Il procedimento, secondo quanto prevede la legge ha una durata massima di tre mesi.

In una recentissima sentenza (Cass. civ. n. 8473 del 27 marzo 2019), la cassazione ha voluto rimarcare i principi di diritto sulla mediazione obbligatoria. Di particolare interesse per il mondo notarile è sicuramente la disciplina della procura.

Dato necessario perché la mediazione avvenga è la presenza delle parti e dei rispettivi avvocati, in caso di un impedimento a presenziare la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentate sostanziale che può essere un terzo o lo stesso difensore. “ Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. “

La novità sostanziale introdotta riguarda la forma della procura. Essa da quanto discende dalla sentenza in oggetto non solo deve essere autenticata dal notaio, escludendo quindi la procura ad litem; ma deve essere anche tale che essa conferisca al difensore o al terzo la rappresentanza sostanziale della parte.

“Allo scopo di delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia,” come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84.

Che cosa si intende per procura sostanziale? La Corte precisa che la procura conferita a un terzo o al difensore per rappresentare la parte assente nel procedimento di mediazione, deve essere sempre autenticata da notaio. Ma non basta: essa deve contenere lo specifico conferimento del potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne sono oggetto. Quindi, per “procura sostanziale” si deve intendere una “procura negoziale”.

La Cassazione sottolinea che il procedimento di mediazione non è una fase del processo, ma un procedimento attraverso il quale si può giungere ad un accordo e quindi a un contratto.

Ne discende che nel procedimento di mediazione disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010:

 la procura ad litem di cui all’art. 185 c.p.c. autenticata dal difensore non è idonea a rappresentare la parte assente;

– non è idonea neppure la procura ad litem autenticata dal notaio, anche laddove essa contempli la facoltà per l’avvocato di conciliare e transigere la lite;

occorre una procura speciale ad hoc, autenticata dal notaio, con la quale vengano conferiti i poteri di partecipare alla mediazione in rappresentanza della parte e di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. In tal caso, è indifferente chi sia il rappresentante della parte assente, nel senso che, con una speciale procura autenticata dal notaio, la parte assente può farsi rappresentare anche dal proprio avvocato che la assiste nella fase della mediazione.

La Cassazione, con la sentenza 7 marzo 2019, n. 8473, in definitiva detta delle linee guida in materia di mediazione obbligatoria e rivaluta in maniera decisa la funzione notarile, che al di la di ogni ottica di semplificazione resta un punto indifferibile di garanzia dei rapporti fra le parti, impendendo qualsivoglia indeterminatezza nel pieno rispetto del diritti sostanziai in oggetto.

(Federnotizie, sentenza 7 marzo 2019, n. 8473)