Negli anni Novanta, per contrastare il riciclaggio di denaro sporco che spesso avveniva attraverso operazioni su aziende, viene introdotta una clausola secondo la quale la cessione e l’affitto d’azienda, possono essere stipulate dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Inizialmente era stato proposto un nuovo emendamento (11.02 al dl 34/19), presentato in Commissione Finanze, che attribuiva la competenza per l’autentica degli affitti d’azienda a commercialisti e avvocati; sin da subito,fortemente criticato dalla Direzione Nazionale Antimafia che ha espresso un parere negativo in commissione finanze della camera.

Il motivo di tale presa di posizione, è chiaramente ascrivibile al fatto che solo il Notaio “come ufficiale pubblico e garante di un doppio controllo degli atti possa autenticare un atto del genere. Il controllo notarile, meglio, il doppio controllo esercitato, costituisce il mezzo con cui l’ordinamento si prefigge di raggiungere una finalità fondativa dello stato di diritto: la certezza degli atti e dei traffici giuridici.”

Elemento di rilievo su cui punta l’attenzione la DNA è dato dal riscontro secondo il qualenei settori in cui c’è il preventivo controllo di legalità effettuato dai notai, cioè nel settore immobiliare, si riscontra «un bassissimo tasso di contenzioso post contrattuale.

L’affitto tra l’altro si pone come un primo passo per un eventuale vendita, nonché come l’anticamera della crisi di impresa, proprio per questo motivo gli eventuali profili di illieceità dell’operazione devono puntualmente essere vagliati ex ante dal notaio pubblico ufficiale», si legge nel documento”. A questa problematica si aggiunge quella della costituzione dei modelli societari a mezzo di firma digitale. Dall’analisi effettuata dalla D.N.A emerge infatti che sono in notevole aumento le denunce di identità digitale e di registrazioni di firme digitali a soggetti ignari.

Data la delicatezza della fattispecie e i possibili sconfinamenti in attività illecite la D.N.A ribadisce che in questa materia l’unico responsabile della legalità dell’atto deve essere il Notaio come pubblico ufficiale e garante di un doppio controllo degli atti. Ruolo che non hanno, per quanto iscritti ad albi, avvocati e commercialisti.

Emerge chiaramente che la D.N.A desidera che lo Stato, rappresentato dalla figura del Notaio, non abdichi alla sua funzione di garanzia e tutela dei soggetti più deboli. Una deresponsabilizzazione in questo ambito andrebbe a ledere gli interessi dei più deboli e favorirebbe la possibilità di infiltrazioni mafiose.

Resta quindi fondamentale ed “essenziale la funzione di controllo, filtro e garante di tutela, esercitata dallo Stato attraverso i notai” su tutto il territorio nazionale,

Federnotai esprime soddisfazione per il parere espresso dalla Procura Nazionale Antimafia, che in seno al cosiddetto decreto Crescita ha portato al ritiro dell’emendamento (11.02 al dl 34/19) perché il controllo preventivo di legalità, rispondendo a un interesse pubblico, deve essere svolto da soggetti che esercitano una pubblica funzione su delega dello Stato, come appunto il notaio. I processi di semplificazioni non possono e non devono andare a ledere diritti fondamentali dei cittadini e devono essere sempre chiaramente e inequivocabilmente scelte di Garanzia del Diritto.

 

(Federnotizie, Italia oggi, Sole 24 ore, mondoprofessionisti)