Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, grazie alla pubblicazione in G.U. del 14 febbraio 2019, fa parte a pieno titolo dell’ordinamento giuridico italiano. In un ambito così complesso il legislatore ha previsto una riforma in più fasi diluendo in tempi diversi la portata operativa ed applicativa delle disposizioni.

Dal 16 Marzo infatti come previsto dall’articolo 389, comma 2, entrano in vigore i seguenti articoli:

•27 comma I, Competenza per materia e per territorio;
•350, Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria;
•356, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza; 
•357, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
•359, Area web riservata;
•363, Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
•364, Certificazione dei debiti tributari;
•366, Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia;ì
•375, Assetti organizzativi dell’impresa; 
•377, Assetti organizzativi societari;
•378, Responsabilità degli amministratori; 
•379, Nomina degli organi di controllo (che sarà pienamente operativa nei successivi nove mesi); 
•385, Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
•386, Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
•387 Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005; 
•388 Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.

Viene stabilita invece al 15 Agosto 2020 l’entrata in vigore della maggior mole dell’articolato.

Il codice si presenta moderno e innovativo già nelle scelte lessicali attuate nell’ottica di una “moderna cultura del superamento dell’insolvenza” interpretata quale evenienza fisiologica nel ciclo vitale di una impresa”. La priorità in questo ottica rinnovata è quella di  gestire al meglio e tempestivamente la crisi eliminando del tutto l’etichettatura negativa sociale legata alla parola fallimento.

Tra le maggiori novità si evidenziano:

  • La sostituzione del termine fallimento con l’espressione liquidazione giudiziale.
  • L’introduzione di procedure di allerta.
  • La disciplina della crisi e dell’ insolvenza dei gruppi di impresa.
  • La riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali.
  • L’istituzione presso il ministero di grazia e giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione e di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali.
  • L’obbligo di nomina degli organi di controllo da parte delle società che rientrano nei limiti della riforma.

Come ben descritto dall’avv. Mascia Cassella  “una delle principali novità introdotte dalla legge delega è costituita dagli istituti dell’allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzati all’emersione tempestiva della crisi.”

Ma resta comunque l’articolo 2 l’anima reale del codice simbolo e pilastro su cui si dipaneranno tutte le questioni organizzative e burocratiche. Esso fornisce le nozioni fondamentali della materia come la visione della crisi come uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende “probabile”  l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Si introduce pertanto il concetto di pericolo di futura insolvenza. La nozione di insolvenza è invece stata confermata come “lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori“, viene totalmente abolito il termine- “fallimento“, non presente già dalla prima bozza, in questo modo stringendo la più generale tendenza manifestatasi in alcuni ordinamenti europei di civil law, volta a scongiurare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che senza dubbio a tale termine si accompagna.

L’anima del codice di crisi di impresa e dell’insolvenza pare essere quello di  garantire l’efficienza del sistema economico rendendolo maggiormente competitivo anche sul piano internazionale, tutelare e garantire la ricchezza espressa dalle aziende, salvaguardando la questione cruciale dell’occupazione.

Il cantiere dei lavori sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è ancora finito, c’è uno spazio di due anni per poter integrare ed eventualmente correggere i decreti stessi perfezionando il tutto e cercando soluzioni adeguate in merito ad una tematica tanto complessa e importante.

(Fonti: diritto.it, sole 24 ore, quotidiano giuridico)