Il 21 Gennaio 2019 è stata approvata dalle commissioni Affari Costituzionali e lavori pubblici del Senato come emendamento al Decreto Semplificazioni, la norma che inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento le “tecnologie basate sui registri distribuiti come la blockchain e una definizione di smart contract“. L’iter prevede il passaggio del decreto in Aula e poi alla Camera. Una volta diventato Legge, l’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale)  entro 90 giorni individuerà gli standard tecnici che i documenti  informatici dovranno rispettare per avere valore giuridico effettivo.

Il testo dell’emendamento definisce le tecnologie basate su registri distribuiti come le “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati, sia in chiaro sia protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”;  «La norma sullo smart contract invece dà a un contratto eseguito in automatico da un programma informatico il valore giuridico di un contratto normale, scritto e firmato» (Sarzana).

Lo smart contract è “un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti (…) la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse” e ancora “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.

Nello specifico, lo smart contract è un programma basato su un codice che contiene sia le clausole concordate sia le condizioni operative necessarie per il funzionamento di un prodotto o servizio. L’oggetto del contratto “entra in funzione” quando le situazioni reali corrispondono alle clausole e alle condizioni predefinite. L’aspetto innovativo è la totale assenza di un intervento umano, dei classici intermediari come avvocati o notai.

Questo significa che in futuro alcune tipologie di  contratti che saranno conclusi ed eseguiti direttamente da macchine sulla base di ciò che è scritto nel loro codice informatico e a ciò l’ordinamento riconoscerà pieno valore.

Gli esempi concreti per quanto riguarda sia le blockchain che gli smart contractor non mancano nel mondo della finanza (pagamenti, prestiti) delle assicurazioni (claim automatici), della  logistica (tracciatura end to end della merce trasportata), del riconoscimento clienti e fornitori (KYC), tracciatura filiere industriali e anticontraffazione (tutela del marchio, gestione su pezzi di ricambio originali). Tra i nomi che hanno mostrato al pubblico le sperimentazioni c’è Enel con il progetto Enerchain lanciato con altre decine di energy utilities europee, che punta allo scambio P2P di energia. Per quanto riguarda la messaggistica, c’è un servizio chiamato Eternity Wall che consente la scrittura di messaggi incensurabili ed eterni sulla blockchain attraverso una semplice interfaccia utente per facilitare l’uso da parte di tutti, anche di non tecnici. Il servizio è stato impiegato da Banca Intesa SanPaolo.

Il mondo Notarile è all’avanguardia anche in questo campo. Già dal 14 ottobre 2017 è attivo il progetto NOTARCHAIN, la blockchain nella quale le informazioni non sono gestite da soggetti anonimi, ma dai Notai Italiani che per legge sono presenti su tutto il territorio nazionale: una piattaforma che manterrebbe intatte le potenzialità connesse alla velocità, all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla diffusione su scale mondiale, ovviando alle criticità potenziali di un modello di registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità dei dati inseriti. Con la Notarchain il Notariato propone il primo modello di blockchain sicura in Europa nella quale viene fornita non solo la certezza della immodificabilità dei dati inseriti, ma anche un controllo preventivo sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e completezza dei dati stessi inseriti nella catena.

L’innovazione non si può fermare, si può solo essere sempre pronti e capaci di dominare l’evoluzione in atto, solo in questa maniera si può divenire padroni del proprio futuro personale e professionale e di certo i Professionisti sono consapevoli che nel cambiamento si possono sempre individuare notevoli opportunità.