Informiamo che è disponibile l’aggiornamento N°23 di Argilla IUS 

PRINCIPALI NOVITA’

 Si segnala, tra l’altro:

MODELLI

Sono stati inseriti i seguenti modelli:

MODELLI ATTI COMMERCIALI

Scioglimento e liquidazione di società

Società di persone

  Scioglimento della società

– Art. 2272, comma 1, n. 1), cod. civ.

– Art. 2272, comma 1, n. 2), cod. civ.

– Art. 2272, comma 1, n. 3), cod. civ.

– Art. 2272, comma 1, n. 4), cod. civ.

– Art. 2323, comma 1, cod. civ.

– Art. 2272, comma 1, n. 5), cod. civ.

  Revoca e rinomina dei liquidatori

  Revoca dello stato di liquidazione

Società di capitali

  Scioglimento volontario e messa in liquidazione

  Nomina dei liquidatori

  Revoca e rinomina dei liquidatori

  Revoca dello stato di liquidazione

MODELLI PROCURE

Procura speciale PUBBLICARE/REGISTRARE TESTAMENTO

Procura speciale ACCETTARE EREDITA’

Procura speciale PUBBLICARE/REGISTRARE TESTAMENTO E ACCETTARE EREDITA’

 

MODELLI VARI

Istanza di rinuncia agevolazione “Prima casa” (comma 4 bis)

Istanza di decadenza agevolazione “Prima casa” (comma 4 bis)

MODELLI ALTRI ATTI

Verbale di asseverazione di perizia o traduzione

Asseverazione di traduzione con dichiarazione sostitutiva

Inoltre, i contenuti di ArgillaIUS sono stati aggiornati onde tenere conto di quanto segue:

NORMATIVA

Art. 3 d.lgs. n. 222 del 2016

Il legislatore ha novellato il d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U.E.), sopprimendo la C.I.L. semplice e il certificato di agibilità [sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (S.C.AGI.)] e introducendo una nuova figura di S.C.I.A. utilizzabile in alternativa al permesso di costruire (c.d. Super-S.C.I.A.).

Art. 1, comma 3, l. n. 154 del 2016

La prelazione agraria spetta anche all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di fondi rustici confinanti con quello oggetto di trasferimento, purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. 

GIURISPRUDENZA

DIRITTO CIVILE

Cass. Civ., VI, 27 gennaio 2016 n. 1588 (ord.)

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la permanenza nella casa familiare da parte del coniuge superstite, destinatario del legato ex lege dei diritti di uso e di abitazione della casa familiare di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ., non realizza una ipotesi di possesso dei beni ereditari utile ai fini dell’acquisto senza accettazione dell’eredità secondo il meccanismo previsto dall’art. 485 cod. civ..

Cass. Civ., II, 3 novembre 2016 n. 22310

Secondo la Suprema Corte le clausole del regolamento contrattuale sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio: regolamento che – seppur non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.

Cass. Civ., II, 21 novembre 2016 n. 23669

Secondo la Suprema Corte il diritto d’uso sulle aree a parcheggio, di cui all’art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, cod. civ., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.

Cass. Civ., II, 1 dicembre 2016 n. 24535

Secondo la Suprema Corte “(a)l di fuori dei requisiti oggettivi e soggettivi di operatività del d.lgs. n. 122/2005, continua (…) ad operare il generale principio della libera circolazione dei beni immobili gravati da ipoteca o da pignoramento, pur permanendo i vincoli pregiudizievoli sul bene”; pertanto, il divieto di stipula di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 deve ritenersi operante unicamente “per gli atti di compravendita che vedano come ‘acquirente’ (o promissaria acquirente) una persona fisica, come venditore (o promittente alienante) un ‘costruttore’, ovvero un imprenditore o una cooperativa edilizia, e che abbiano ad oggetto un ‘immobile da costruire’, ovvero un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata, versando in stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità”.

Cass. Civ., II, 21 dicembre 2016 n. 26609

Secondo la Suprema Corte “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto”.

Cass. Civ., II, 27 gennaio 2017 n. 1797

Secondo la Suprema Corte, affinché, in presenza di un contratto per persona da nominare, l’electus possa godere degli effetti prenotativi del preliminare, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il prominente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario, ma al contempo sufficiente, che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nel contratto preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, cod. civ., non occorrendo altresì che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare.

Trib. Taranto 27 gennaio 2015 n. 293

Conformandosi all’orientamento di Cass. Civ., II, 2 maggio 2013 n. 10235, il Tribunale pugliese ha stabilito che l’obbligo del pagamento delle spese di manutenzione straordinaria incombe sull’acquirente qualora l’approvazione della relativa delibera sopravvenga alla stipula della vendita, non rilevando l’esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula.

DIRITTO COMMERCIALE

Cass. Civ., I, 12 gennaio 2017 n. 603

Secondo la Suprema Corte l’indicazione nel verbale assembleare dei soci partecipanti e votanti è necessaria al fine di ricostruire la genesi del processo deliberativo e di accertare la validità delle determinazioni assunte, con la conseguenza che, ove manchi tale documentazione (anche in allegato al verbale), la delibera può essere annullata.

Trib. Roma 14 marzo 2016

Secondo il Tribunale capitolino gli statuti delle società possono stabilire la competenza arbitrale per tutte le controversie societarie, salve quelle che attengono a interessi della società, ovvero che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei al rapporto sociale. Peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, come, ad esempio, in caso di inosservanza delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.

Trib. Milano 17 maggio 2016

Secondo il Tribunale meneghino (il quale richiama Cass. Civ., I, 21 giugno 1996 n. 5773, in Giur. It., 1997, 1, 163), in un contratto di cessione di quote sociali, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia, il cessionario non può far valere vizi, ovvero passività, minusvalenze o, comunque, difformità di valore, del patrimonio sociale rappresentato dalle quote, stante il fatto che oggetto del contratto non è il patrimonio della società o i cespiti che lo compongono, bensì le quote di partecipazione al capitale, con relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

Trib. Milano 15 settembre 2016

Secondo il Tribunale meneghino non è corretta la qualificazione come totalitaria dell’assemblea di società di capitali in liquidazione, nel caso in cui, mancando la convocazione, difetti la preventiva informazione dell’organo liquidatore sui punti posti all’ordine del giorno, in quanto l’art. 2479 bis, comma 5, cod. civ., richiede, quale condizione di validità dell’assemblea, oltre alla partecipazione dell’intero capitale sociale, che tutti gli amministratori (ovvero i liquidatori) e i sindaci siano presenti o quanto meno informati della riunione e nessuno di essi si opponga alla trattazione dell’argomento.

Ne deriva che la mancata preventiva informazione del liquidatore configura un’ipotesi di annullabilità della delibera.

Trib. Milano 21 ottobre 2016

Secondo il Tribunale meneghino il mancato rispetto delle formalità richieste dallo statuto per la convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. è causa non di nullità ma di annullabilità ex art. 2479 ter cod. civ. della delibera assembleare, in quanto adottata da un’assemblea indebitamente indetta.

Trib. Roma, Ufficio del Giudice del registro delle imprese,6 novembre 2016

E’ legittima la costituzione di società semplici di mero godimento e, conseguentemente, la loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Trib. Milano 10 novembre 2016

Nelle s.r.l. i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale restano titolari del potere di convocazione dell’assemblea anche nell’ipotesi in cui lo statuto sociale riservi detta convocazione agli amministratori, stante l’inderogabilità da parte dello statuto dell’art. 2479, comma 1, cod. civ., il quale attribuisce, inter alia, a detta minoranza qualificata dei soci la facoltà di sottoporre all’assemblea determinati argomenti di decisione.

DIRITTO TRIBUTARIO

Cass. Civ., V, 24 giugno 2016 n. 13133

Secondo la Suprema Corte l’esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione disposta dall’art. 1, comma 4 bis, d.lgs. n. 346 del 1990, per le liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o dell’I.V.A., “presuppone l’esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal fine, è conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto”, la “mancata dichiarazione (…) rendendo la liberalità indiretta tassabile”, ai sensi dell’art. 56 bis d.lgs. n. 346 del 1990, “nel corso di un diverso accertamento intrapreso a (suo) carico”.

Cass. Civ., V, 18 novembre 2016 n. 23499

A differenza di quanto finora affermato dall’amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ritiene che l’imposizione indiretta della cessione da parte di un soggetto I.V.A. di un bene strumentale non ancora ultimato varia a seconda che l’acquirente sia un’impresa costruttrice (“in quanto partecip[a] del ciclo produttivo”) o un consumatore finale (“il quale provveda all’ultimazione dei lavori a mezzo di contratto di appalto”). Adeguando il decisum (relativo a fattispecie formatasi in data 30 ottobre 2006) al quadro normativo attualmente vigente, ne segue che solo nel primo caso la cessione sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (dovute nel secondo nella misura del 3% e, rispettivamente, dell’1%).

Cass. Civ., V, 6 dicembre 2016 n. 24940

Cass. Civ., V, 16 dicembre 2016 n. 26050

La Suprema Corte – dichiarando implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 346 del 2000 (T.U.S.) alla luce delle stratificate vicende normative che hanno interessato l’imposta di successione – conferma quanto già sostenuto dal notariato secondo cui devono ormai ritenersi esistenti “due autonome franchigie, una per i trasferimenti mortis causa e una per i trasferimenti donativi e per atti a titolo gratuito” (così, FRIEDMANN, GHINASSI, MASTROIACOVO, PETTERUTI, Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in Studi e materiali CNN, 2007, 300).

Cass. Civ., VI, 24 gennaio 2017 n. 1823 (ord.)

La Suprema Corte conferma che l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015 (secondo cui gli art. 58, 68, 85 e 86 d.P.R. n. 917 del 1986 deve essere interpretati “nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”) ha efficacia retroattiva, in quanto di interpretazione autentica.

Comm. Trib. Prov. Firenze 15 febbraio 2016 n. 249

La giurisprudenza tributaria conferma l’orientamento secondo cui il riconoscimento di debito (nella specie, contenuto in un atto di affitto di ramo di azienda) è soggetto all’imposta proporzionale di registro dell’1%, ai sensi dell’art. 3, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

NOTARIATO

Cass. Civ., II, 3 giugno 2016 n. 11507

Cass. Civ., II, 19 luglio 2016 n. 14765

Cass. Civ., II, 20 luglio 2016 n. 8611

La Suprema Corte conferma l’orientamento per il quale il notaio che riceve o autentica atti di trasferimento immobiliare privi della dichiarazione di conformità dei dati catastali allo stato di fatto di cui all’art. 29, comma 1 bis, l. n. 52 del 1985, è responsabile disciplinarmente per la violazione dell’art. 28, comma 1, l. n. 89 del 1913.

 PRASSI AMMINISTRATIVA

Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate

Direttiva sui criteri di tassazione di alcune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili dell’11 maggio 2016

a) Clausola penale

Secondo tale documento di prassi la previsione in atto di una o più clausole penali non imposte dalla legge è assoggettata all’imposta di registro in misura fissa (con precisazione che il pagamento della penalità conseguente all’inadempimento – in ogni caso escluso dal regime impositivo dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 – sconta l’imposta di registro con l’aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9, Tar., Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seguito di denuncia presentata dalle parti ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986).

b) Contratto preliminare 

Secondo tale documento di prassi, nel caso di assoggettamento del trasferimento all’imposta di registro:

1) il “contratto preliminare che preveda la consegna immediata della res, il pagamento integrale (o quasi) del prezzo e il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi discendenti dalla compravendita” deve essere riqualificato “come contratto definitivo di compravendita con applicazione delle aliquote sancite dall’art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, riconoscendo, qualora espressamente richieste in atto e sussistendone i requisiti, il sistema del prezzo-valore e l’agevolazione prima casa. Qualora al preliminare così congegnato e tassato segua la stipula del definitivo, quest’ultimo sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, salvo che contenga altre disposizioni negoziali soggette ad imposizione”;

2) il “contratto preliminare che preveda la consegna immediata della res” e “il pagamento di un anticipo sul prezzo di vendita” o “il pagamento integrale (o quasi) del prezzo” sconta, oltre al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 10, Tar., Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, “un’altra fissa per il comodato + il 3% per l’anticipo prezzo” o, rispettivamente “per il prezzo integrale”.

Risposta del viceministro all’Economia, on. Luigi Casero, durante il question time dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 16 settembre 2016.

E’ stata annunciata una prossima verifica da parte dell’amministrazione finanziaria in ordine alla correttezza della posizione assunta (da ultimo, con Circolare n. 36E del 19 dicembre 2013) circa la sussunzione di quanto incassato a titolo di corrispettivo per la costituzione di un diritto reale di godimento tra i redditi di cui all’art. 67, lett. h) o, rispettivamente, lett. l), d.P.R. n. 917 del 1986, anziché tra quelli di cui alle precedenti lett. a) o b).

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43E del 18 novembre 2016

L’Amministrazione finanziaria riconosce che:

– “il beneficio fiscale (di cui all’art. 16 bis, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986) possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale (del box acquistato con un’unità immobiliare a destinazione abitativa), ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione”;

– “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, (…) il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.

Risposta del viceministro all’Economia, on. Luigi Casero, durante il question time dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 19 gennaio 2017.

E’ stato confermato che la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno divenuto edificabile è da ritenersi assoggettata all’I.V.A., a condizione che il bene ceduto partecipi all’attività agricola, cioè sia inserito nell’organizzazione dell’attività produttiva.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9E del 20 gennaio 2017

L’Amministrazione finanziaria riconosce che “(l)’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto (di cui all’art. 16 bis, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986) deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento” (di cui all’art. 1, comma 2, lett. h sexies), d.lgs. n. 385 del 1993).

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.15E dell’1 febbraio 2017.

Secondo l’amministrazione finanziaria, l’art. 2, comma 4 bis, secondo periodo, d.l. n. 194 del 2009, convertito dalla l. n. 25 del 2010, aggiunto dall’art. 1, comma 906, l. n. 208 del 2015, ha inteso estendere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina “anche ai proprietari di maso chiuso, a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”.

PRASSI NOTARILE

Consiglio notarile di Milano, Massima n. 148, VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.R.L.

Comitato notarile regionale della Campania, Massima n. 23, S.R.L. – CONFERIMENTI IN DENARO – ASSEGNO BANCARIO – INIDONEITÀ EX ART. 2464, C. IV.

Risulta controversa la possibilità, in sede di costituzione di s.r.l., di liberare i conferimenti in denaro mediante assegni bancari.

Si esprime in senso affermativo il Consiglio notarile meneghino, posto che un assegno bancario regolarmente emesso ai sensi dell’art. 3, r.d. n. 1736 del 1933, è qualificabile come “mezzo di pagamento” idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un’azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

Di contrario avviso il Consiglio partenopeo, secondo cui la suddetta modalità di pagamento non è sufficiente a far considerare adempiuto il debito pecuniario ex art. 2464, comma 4, cod. civ., e quindi a integrare il “versamento” previsto dalla norma; ciò si argomenta.