Con l’approvazione della legge n. 124/2017 sulla concorrenza, l’attenzione è stata riportata all’esercizio dell’attività professionale in forma societaria. Questa possibilità permette di iniziare un’attività con un assetto organizzativo ulteriore rispetto agli studi individuali e agli studi associati.
Le nuove società tra professionisti rappresentano un’opportunità da considerare per tutti coloro che già esercitano la professione, per verificare l’opportunità di proseguire l’attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp.

I professionisti devono quindi valutare se fare evolvere in forma societaria l’attività professionale che già esercitano in forma individuale o in forma di studio associato e le possibili strade da seguire. Si può pensare, innanzitutto, all’ipotesi della cessione dello studio professionale a una società.
Per realizzarla è, però, indispensabile che lo studio associato sia uguagliato a una società semplice.

Per il “passaggio” da studio associato a Stp come trasformazione “eterogenea progressiva”, cioè l’operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali, appare più complicata. Infatti, un’alternativa alla trasformazione può essere poi quella del conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una Stp già costituita o di nuova costituzione.
In questo modo, il professionista singolo o i soci dello studio associato diventano soci della Stp conferitaria.

Ci si addentra così, nel campo della riqualificazione degli studi professionali come “aziende”. Con la sentenza 11896/2002, la Cassazione ha chiarito che gli studi professionali «possono anche essere organizzati sotto forma di azienda professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture».

Con la sentenza 10178/2007 la Cassazione ha messo in risalto che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un’ampiezza dei locali adibiti all’attività tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».